Autorizzazione Idraulica Unica 2022 (ART. 93 REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523 E S.M.I.) - A.I.U. AIU

Autorizzazione Idraulica Unica 2022 (ART. 93 REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523 E S.M.I.) - A.I.U. AIU

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA 2022 (ART. 93 REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523 E S.M.I.)

Descrizione

L'Autorizzazione Idraulica Unica è il provvedimento che viene rilasciato a seguito di qualunque istanza venga inoltrata per la realizzazione di opere e/o per l’esecuzione di attività che interferiscono con il reticolo idrografico interessando alvei di corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi e/o aree del demanio idrico fluviale e, per l'ottenimento di concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale.


Si intende per reticolo idrografico l’insieme dei canali di deflusso di diversa natura (fiumi, torrenti e corsi d’acqua in generale), dimensione e portata che solca il territorio del bacino idrografico e ne drena le acque superficiali, aventi quindi natura di corso d’acqua pubblica e per i quali è possibile identificare a monte un bacino di alimentazione di sufficiente estensione, indipendentemente dalla iscrizione di tali corsi d’acqua negli elenchi ufficiali delle acque pubbliche e/o nelle mappe catastali.


L’Autorizzazione Idraulica Unica diventa quindi lo strumento attuativo di quanto previsto dall’art. 5 della L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) secondo il quale tutti i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti e più in generale tutti quelli destinati ad incidere sul regime delle acque, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive che subordinino il loro rilascio “al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”.

Di seguito si riportano in maniera sintetica le principali tipologie di opere e/o di attività per i quali è richiesto il rilascio della A.I.U.:

1) Sistemazione idraulica di corsi d’acqua mediante la rideterminazione o il rifacimento della sezione idraulica dell’alveo e/o la realizzazione in alveo di nuove opere idrauliche (argini, soglie, briglie, salti, ecc.) e/o la modifica di opere idrauliche esistenti in alveo;

2) Rifunzionalizzazione di alvei di corsi d’acqua, senza esecuzione di nuove opere idrauliche e senza interventi su opere idrauliche esistenti, mediante asportazione di sovralluvionamenti/sedimenti;

3) Realizzazione di opere di attraversamento di corsi d’acqua mediante ponti (stradali, ferroviari, ponti-tubo, ecc.) o tombini;

4) Realizzazione di tombinature e coperture di corsi d’acqua non inquadrabili come attraversamenti;

5) Immissione di portate idriche (acque di pioggia, acque di produzione, ecc.) negli alvei e realizzazione delle relative opere di scarico;

6) Opere e/o attività che non interessino direttamente gli alvei dei corsi d’acqua ma le aree di pertinenza degli stessi (posa condotte e/o pozzetti interrati, piantumazioni, occupazione temporanea suoli a vari fini, ecc.);

7) Opere di presa per la derivazione e il prelievo di acqua;

8) Opere di sbarramento per la realizzazione di invasi artificiali;

9) Attraversamento di corsi d’acqua con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete:

9.a) in subalveo con scavo;

9.b) in subalveo con tecniche no-dig;

9.c) aereo con elettrodotto;

9.d) con collocazione su manufatti esistenti;

10) Opere di difesa a tutela esclusiva dei beni dei frontisti e a carico dei frontisti stessi, da realizzare all’interno delle aree di pertinenza fluviale, quali nuovi argini, rivestimento di scarpate con funzioni di miglioramento delle condizioni di stabilità o di protezione dai fenomeni di erosione, opere di difesa radente (impostate cioè senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna).

11) Richieste di accesso in alveo per esecuzione di indagini geognostiche, bonifica da residuati bellici, ispezione opere esistenti, ecc.;

12) Richieste, da parte dell’Agenzia del Demanio, per la concessione o la sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio idrico di proprietà del Demanio dello Stato.


DEROGHE
Non sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica:

a) gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, che siano limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante taglio e asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti;

b) gli interventi su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere;

c) interventi per la rimozione dagli alvei di rifiuti abbandonati, da eseguirsi da parte dei comuni (a tal fine competenti ai sensi dell’art. 4, c. 4, della L.R. 9/2010 e delle "Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 05/07/2018) o dei proprietari frontisti;

d) accesso in alveo, da parte di pubbliche amministrazioni e di strutture commissariali, per l’esecuzione di saggi e/o indagini finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche;

 

 

PROCEDURE DI RILASCIO
Ai sensi di quanto previsto dal D.P. 5 aprile 2022, n. 9 (Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali), le competenze e i relativi procedimenti di questa Autorità di Bacino che interessano, a vario modo, il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica sono in capo a:

1) Servizio 4 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Palermo e Trapani)

2) Servizio 5 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento, Enna e Caltanissetta)

3) Servizio 6 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania, Siracusa e Ragusa)

4) Servizio 7 – Pareri e autorizzazioni ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Messina)


Il D.P. 18 dicembre 2020, n. 37 (Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi) ha fissato in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento in argomento.
L’Autorizzazione Idraulica Unica è quindi un procedimento la cui istruttoria rimane di competenza dei Servizi 4-5-6-7 di questa Autorità di Bacino. I predetti Servizi, hanno 60 giorni di tempo per il suo espletamento al netto dei tempi di sospensione intercorrenti tra la richiesta e l’ottenimento di eventuali integrazioni e pareri necessari.
Il provvedimento finale, predisposto dai citati 4 Servizi, sarà rilasciato dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino.

 

 

Pubblicazione

14
lug/22
Data pubblicazione

Ultimo aggiornamento

12/01/2024 17:43

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