Accesso agli atti amministrativi - pratiche edilizie

Accesso agli atti amministrativi - pratiche edilizie

Modelli per la gestione degli accessi agli atti amministrativi ai sensi della normativa F.O.I.A.

Descrizione

La domanda, correttamente compilata, può essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- via mail all'indirizzo edilurb.malfa@gmail.com ;
- via PEC all'indirizzo edilurb@pec.comune.malfa.me.it ;
- mediante consegna brevi manu al protocollo generale dell'Ente .

Si precisano alcune indicazioni operative nella compilazione delle richieste di accesso agli atti:
  • deve essere sempre specificato chiaramente l’oggetto della domanda indicando gli estremi catastali e l'indirizzo dell'immobile cui ci si riferisce nonché, ove possibile, gli estremi dei provvedimenti edilizi che lo concernono (licenze, autorizzazioni, permessi e agibilità sono solitamente indicati negli atti notarili di compravendita, donazione, divisione, ecc.); per gli immobili anteriori agli anni 90 è buona cosa indicare i vecchi proprietari o chi per loro che con ogni probabilità sono intestatari di pratiche edilizie concernenti l'immobile in questione; non verranno considerate istanze riguardanti accessi documentali generici o riferiti a "tutte le pratiche edilizie riferite all'immobile";

 

  • indicare sempre nella richiesta un indirizzo mail e un numero di cellulare al fine di agevolare i contatti;

 

  • specificare sempre di quali documenti si ha necessità di avere copia (ad es. ultimo progetto autorizzato, autorizzazioni/concessioni/permessi, relazione L. 10-91, ecc.) al fine di agevolare le scansioni/copie dei documenti cartacei contenuti nelle pratiche edilizie: si procederà infatti alla copia/scansione dei SOLI DOCUMENTI NECESSARI e non dell’intera pratica;

 

  • per le ricerche d’archivio è dovuta una somma a titolo di diritti di segreteria pari a € 25,00 (Delibera G.M. n.67 del 22.06.2021). I versamenti vanno eseguiti su conto intestato a: Comune di Malfa – Servizio di tesoreria, specificando la causale. c/o INTESA SANPAOLO - IBAN:IT12N0306982270100000046004 o mediante piattaforma PagoPA, selezionando "Pagamento Spontaneo". Copia della quietanza di versamento va allegata alla domanda;

 

  • è dovuta altresì una somma per ogni eventuale copia stampata dei documenti contenuti nelle pratiche edilizie, pari a € 0,05 per ogni pagina formato A4, da quantificare al momento dell’accesso materiale agli atti; le tavole di progetto fuori formato saranno fotocopiate/scansionate in ritagli adeguati formato A4 o A3.

Pubblicazione

7
gen/22
Data pubblicazione

Ulteriori informazioni

La normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.  

Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

 

Ultimo aggiornamento

02/02/2022 22:28

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