Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo Spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'unione europea residenti in Italia

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo Spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'unione europea residenti in Italia

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo Spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'unione europea residenti in Italia. All. A All. B All. C

Data:

21 febbraio 2024

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale 

  • Ai Signori Sindaci e Commissari
  • Ai Signori Segretari Comunali
  • Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni

                                                             LORO SEDI

OGGETTO: Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo Spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'unione europea residenti in Italia.

Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 13/2024 del 15.02.2024 ha reso noto che il Consiglio dell'unione europea, conformemente all'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, ha preso atto, come da comunicato diffuso in data 22 maggio 2023, che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 6 e il 9 giugno 2024.

Con decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio del 22 settembre 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea 27 settembre 2023, n. L 238/114, è stata stabilita la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024 - 2029. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

Con la citata normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono:

- presentare al sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee. Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, "non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione" e cioè entro l'11 marzo 2024 (considerando data della votazione domenica 9 giugno 2024).

Tale termine, al fine di garantire il diritto di voto previsto dalla Costituzione e dalla normativa dell'Unione europea, deve intendersi rispettato anche quando la domanda, sebbene datata non posteriormente all'll marzo 2024, sia pervenuta al Comune solo successivamente alla predetta scadenza.                                                                   

Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che:

il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente;

la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.

Le SS.LL., nell'ambito dell'istruttoria di rito, dovranno verificare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94 l'assenza di cause ostative che comportino in Italia la perdita dell'elettorato attivo.

Si rammenta che:

- gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza. A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l'istruttoria di rito.

Le SS. LL. vorranno adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte degli uffici preposti.

Si prega, altresì, di promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini dell'unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le SS. LL. dovranno inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'unione residenti nel comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta osservando che:

- tali lettere dovranno avere il contenuto di cui all'allegato A, tradotto in quattro lingue, e saranno corredate dal modello di domanda di cui all'allegato B, anch'esso tradotto e distinto per  ciascuno degli Stati membri che hanno tutti fatto pervenire al Ministero dell'interno la relativa traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK).

Sarà cura di codesti Enti provvede ad allegare a ciascuna lettera il modello di domanda dello Stato di cittadinanza del destinatario.

Infine, per facilitare l'attività di divulgazione, si trasmette anche una bozza del manifesto di cui all'allegato C, tradotta in tre lingue (francese, inglese e tedesco), che potrà essere utilizzata dalle SS.LL. per dare ulteriore diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell'unione residenti nel nostro Paese.

I citati documenti sono disponibili, oltre - come già detto - sul sito di questa Prefettura, anche sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali all'indirizzo:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti

ln virtù di apposita applicazione, sarà possibile, per i cittadini dell'Unione interessati,  compilare on-line il modello di domanda, da stampare e firmare in originale, che dovrà essere inoltrato al comune.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL PREFETTO

Ultimo aggiornamento

21/02/2024 09:25

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