Ordinanza Sindacale n. 18 del 04.08.25 Regolamentazione provvisoria dell’ingresso e dell’uscita di piccoli natanti, nonché degli ormeggi nel Porto di Scalo Galera sito nel Comune di Malfa (ME)

Ordinanza Sindacale n. 18 del 04.08.25 Regolamentazione provvisoria dell’ingresso e dell’uscita di piccoli natanti, nonché degli ormeggi nel Porto di Scalo Galera sito nel Comune di Malfa (ME)

Ordinanza Sindacale n. 18 del 04.08.25 Regolamentazione provvisoria dell’ingresso e dell’uscita di piccoli natanti, nonché degli ormeggi nel Porto di Scalo Galera sito nel Comune di Malfa (ME). In allegato in formato pdf istanza autorizzazione ormeggio.

Data:

04 agosto 2025

Tempo di lettura:

8 min

Descrizione

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 04.08.25

 

OGGETTO: Regolamentazione provvisoria dell’ingresso e dell’uscita di piccoli natanti, nonché degli ormeggi nel Porto di Scalo Galera sito nel Comune di Malfa (ME)

Premesso che:

  • i lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di Scalo Galera sono stati conclusi, giusta certificato di ultimazione lavori con prescrizioni del 23 luglio 2025 secondo cui sono da ultimare solo talune lavorazioni di dettaglio. Tali lavorazioni riguardano in particolare il completamento dell’escavo dello specchio acqueo interno del porto inerente demolizioni di affioramenti e trovanti, oltre ai lavori di installazione del pontile galleggiante previsto nella I PVS, il completamento della fornitura e installazione dei fari di segnalamento e altri lavori di dettaglio;
  • a seguito di riunione presso l’Assessorato Regionale Infrastrutture della Regione Sicilia si è concordato di prorogare tali lavorazioni a partire dal primo settembre p.v. fino al trenta ottobre 2025. Così come individuato nell’anzidetto certificato di ultimazione lavori: “il RUP in riscontro alla presente stagione estiva e alle attività turistiche ricettive dell’isola, ritiene che non è possibile dare inizio alle lavorazioni di cui sopra durante tale periodo che le stesse potranno essere iniziate a partire dal 01.09.2025, così come concordato durante la riunione tenutasi in data 02.07.2025”;
  • il Comune di Malfa è già consegnatario delle aree portuali, ai fini dell’esecuzione delle opere sopra indicate, e le stesse sono state affidate tramite gara al consorzio stabile Infra.Tech Scarl;
  • il giorno 24 del mese di luglio 2025, a seguito di riunione tra i sig.ri Ing. Rosario Faranda, procuratore dell’impresa Mandataria dell’R.T.I., Infra.Tech. S.C.A.R.L., Ing. Francesco Giordano, Direttore dei lavori e C.S.E.; Ing. Leonardo Tallo, Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico, Geom. Arturo Ciampi, Responsabile Unico del Procedimento è stato rilasciato nulla osta all’uso delle banchine del porto in relazione al Certificato di Ultimazione con opere da completare del 23.07.2025. In particolare il collaudatore statico in riscontro a quanto richiesto dall’Autorità Marittima, a seguito delle visite di collaudo effettuate in cantiere e dall’esame della documentazione tecnica acquisita durante il corso dei lavori, congiuntamente al Direttore dei Lavori, ha ritenuto che le opere realizzate e in particolare le nuove banchine portuali dello specchio acqueo interno possano essere utilizzate per l’ormeggio delle imbarcazioni in ottemperanza a quanto indicato nella planimetria allegata per il periodo estivo fino al 31.08.2025 e compatibilmente ai pescaggi indicati nello stesso allegato in attesa del completamento di tutti i lavori che riguardano soprattutto l’escavazione dello specchio acqueo interno;
  • in data 30.07.2025 i sig.ri Ing. Rosario Faranda, procuratore dell’impresa Mandataria Infra.Tech. S.C.A.R.L., Avv. Giuseppe Siracusano, Vicesindaco del Comune di Malfa; Ing. Leonardo Tallo, in qualità di Collaudatore dei lavori appaltati, Ing. Angelo Mistretta, Supporto al RUP, Geom. Arturo Ciampi, RUP dei lavori in epigrafe, Ing. Federico Mela, per la Direzione Lavori, Ing. Francesco Giordano, Direttore dei lavori e C.S.E. hanno convenuto di consentire una gestione ordinata e sicura dell’infrastruttura, finalizzata anche alla conservazione delle opere sino ad oggi eseguite, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto ed a talune aree del suddetto porto;
  • la Capitaneria di Porto di Lipari, su istanza del Comune di Malfa, ha disciplinato, con ordinanza n. 66 del 31.7.2025, le modalità di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura, statuendo che:
  • l’ingresso e l’uscita di piccoli natanti, nonché ogni movimento degli stessi all’interno della darsena è consentito solo previa specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente/Soggetto consegnatario e comunque sentito il R.U.P. ed il D.L. e comunque in caso di assenza dei motopontoni o al termine /sospensione delle operazioni di ormeggio degli stessi, mantenendo la debita distanza e prestando attenzione ad eventuali carichi sospesi;
  • Il molo di sottoflutto lato di ponente e levante è riservato all’ormeggio delle imbarcazioni di pesca professionale e noleggio con conducente, mentre la testata del predetto molo è riservata alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri;

rilevato che:

  • è onere del Comune di Malfa provvedere con urgenza a disciplinare le modalità d’ingresso e d’uscita di piccoli natanti dal porto, nonché di utilizzo delle banchine facenti parte dell’infrastruttura;
  • durante il mese di agosto in particolare, l’aumento delle presenze turistiche nel Comune di Malfa comporta un incremento significativo della domanda di ormeggi. In tale contesto, l’esistenza di un’infrastruttura portuale sostanzialmente conclusa - ed almeno in larga parte utilizzabile – unita all’assenza di un sistema di regolamentazione degli ormeggi, comporta il rischio di un sovraffollamento, con potenziali pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;
  • la conformazione del porto unita all’impossibilità di chiudere materialmente l’ingresso alle imbarcazioni, anche per ragioni di protezione civile, rende allo stato impossibile una gestione ordinata;
  • il porto di Scalo Galera, invero, è individuato nel Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di C. C. 07 del 19.06.2014 e successivamente aggiornato, nell’elenco degli edifici strategici ed in particolare quale unico punto di raccolta per evacuazione via mare;

considerato che:

  • l’approdo di Scalo Galera ha una funzione strategica per la comunità, in quanto è utilizzato non solo per il traffico turistico ma anche per operazioni legate alla protezione civile. La sua gestione ordinata è essenziale per la sicurezza della popolazione e dei visitatori, per la prevenzione di danni alle strutture e per evitare il rischio di incidenti che potrebbero verificarsi a causa di un uso non regolato;
  • un porto aperto alla libera fruizione, senza un controllo sull’accesso e sull’ormeggio delle imbarcazioni, sarebbe oggetto di un rilevante afflusso di imbarcazioni, con conseguenti rischi per l’incolumità delle persone e potenziali rischi di violazioni delle normative in materia di sicurezza portuale e ambientale;
  • l’accesso indiscriminato all’infrastruttura potrebbe determinare rilevanti pregiudizi per la sicurezza e l’ordine pubblico;
  • è necessario disciplinare gli ormeggi sino al 31.08.2025 (ossia la data di riavvio dei lavori), limitatamente ovviamente alle sole parti utilizzabili, stabilendo criteri di accesso, assegnazione e regolamentazione degli ormeggi, per garantire una gestione sicura, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’infrastruttura e della sicurezza della comunità;

rilevato che:

  • a seguito di richiesta con nota prot. 5671 del 10.06.2025 dell’Amministrazione Comunale all’ARTA Sicilia – Area 2 – Demanio Marittimo, il Dirigente dell’Area 2, con nota prot.42502 del 16.06.2025 ha assentito alla gestione sicura [da parte del Comune di Malfa] dell'infrastruttura, che si rammenta allo stato attuale non può essere oggetto di gestione ordinaria degli ormeggi sotto la propria responsabilità ed in sinergia con l'ufficio della Capitaneria di Porto locale e seguendo le indicazioni del RUP e del D.L.;
  • l’Amministrazione è pertanto tenuta a garantire la fruizione sicura dell’infrastruttura che non può essere oggetto di gestione ordinaria (ossia non può prevedere la corresponsione di un corrispettivo per l’ormeggio);
  • è inoltre necessario assicurare la sicurezza dell’approdo, attraverso attività di controllo e sorveglianza, al fine di garantire l’incolumità pubblica e il corretto utilizzo delle banchine e delle aree portuali;
  • a tal fine, comunque, non può essere consentito un utilizzo generalizzato del porto, e ogni ingresso deve essere tracciato per evitare anche problemi di ordine pubblico;
  • si ritiene che una gestione sicura dell'infrastruttura possa essere garantita solo limitando gli ormeggi ed in particolare riservandoli esclusivamente ai residenti e/o proprietari di abitazioni nel comune di Malfa, ovvero ai soggetti che siano ivi nati e domiciliati;
  • si ritiene che solo tale criterio tuteli la sicurezza delle persone e del porto e permetta una gestione temporanea e non ordinaria più efficace dell'infrastruttura stessa;
  • i residenti e/o proprietari di abitazioni nel comune di Malfa, invero, sono coloro che, vivendo nel comune, utilizzano il porto per necessità quotidiane legate alla loro residenza e attività. Consentire l'accesso indiscriminato comporterebbe il rischio di congestionare eccessivamente l’infrastruttura. Inoltre, i residenti sono facilmente rintracciabili, attraverso i loro dati di registrazione, e in caso di necessità, possono essere rapidamente contattati e identificati. Questo aspetto di tracciabilità è fondamentale per garantire la sicurezza, la manutenzione e l'ordine del porto, poiché consente di monitorare in tempo reale l'occupazione degli ormeggi e di agire tempestivamente in caso di problematiche, incidenti o danneggiamenti;
  • l'accesso riservato ai residenti e/o proprietari di abitazioni nel comune di Malfa, inoltre, assicura che l'infrastruttura sia utilizzata in modo ordinato e funzionale, rispettando le necessità della comunità locale e preservando la capacità operativa del porto. Tale gestione temporanea consente di preservare, inoltre, il benessere della comunità, proteggendo le risorse e mantenendo un ambiente sicuro per tutti;

VISTA l’impossibilità di far fronte alla situazione eccezionale determinatasi con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico;

VISTA la necessità di provvedere con urgenza a disciplinare temporaneamente e sino al 31.08.2025 le modalità di accesso e di ormeggio presso l’approdo di Scalo Galera;

VISTO l’art. 54  del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267/2000;

VISTO l’OREELL;

RITENUTO che vi sono sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico;

SENTITI il RUP e il D.L. dei lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo galera

ORDINA

  • L’ormeggio delle imbarcazioni da diporto presso la banchina di levante, la banchina centrale, la banchina di ponente e la banchina della diga foranea del Porto di Scalo Galera fino al 31 agosto 2025 è consentito solo alle imbarcazioni i cui proprietari siano stati autorizzati dal Comune di Malfa con provvedimento espresso;
  • L’autorizzazione può essere accordata solo a seguito di formale istanza proveniente da persone fisiche e/o giuridiche proprietarie di imbarcazioni di pesca professionale e/o noleggio con conducente che siano residenti o aventi sede legale nel Comune di Malfa, ovvero esercitino la propria attività presso il porto di Scalo Galera;
  • L’autorizzazione può essere accordata solo a seguito di formale istanza proveniente da persone fisiche e/o giuridiche residenti (o aventi sede legale) nel Comune di Malfa e proprietari dell’imbarcazione da ormeggiare, così come risultante dal certificato di proprietà ovvero di immatricolazione dei motori, ovvero, in subordine, dal certificato assicurativo;
  • L’autorizzazione può essere altresì accordata a seguito di formale istanza proveniente anche da soggetti non residenti nel Comune di Malfa ma proprietari di abitazioni (ovvero da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare), nonché soggetti nati nel Comune di Malfa e quivi domiciliati e proprietari dell’imbarcazione da ormeggiare così come risultate dal certificato di proprietà ovvero di immatricolazione dei motori, ovvero, in subordine dal certificato assicurativo; ai fini della prova della proprietà dell’abitazione occorrerà produrre, unitamente all’istanza, copia della bolletta TARI;
  • Per ciascuna categoria, ossia pesca professionale, noleggio con conducente e nautica da diporto è consentito a ciascun soggetto di essere autorizzato all’ormeggio di una sola imbarcazione;
  • Ai fini dell’autorizzazione il richiedente dovrà:
  • dichiarare che l’imbarcazione è possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative italiane ed europee in materia di navigazione e sicurezza marittima;
  • dichiarare di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale di Malfa si riserva il diritto di revocare l’autorizzazione concessa in qualsiasi momento, in caso di esigenze tecniche, amministrative e meteo marine;
  • dichiarare di essere consapevole che, in caso di necessità, dovrà essere possibile un rapido intervento sulla propria imbarcazione. Pertanto, viene indicato un indirizzo mail, un recapito telefonico principale e un recapito secondario, nel caso in cui il principale non sia disponibile, assicurando che entrambe le linee siano attive e rispondibili in caso di emergenza o richiesta da parte dell’Amministrazione;
  • dichiarare di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale di Malfa non può essere ritenuta responsabile per danni a persone, cose, imbarcazioni o altri beni derivanti da incidenti, atti vandalici, condizioni meteo avverse o altre circostanze che possano verificarsi durante l’ormeggio nel porto, nonché in occasione del transito ovvero la permanenza, anche pedonale, nelle aree portuali;
  • dichiarare di aver preso visione della planimetria dell’infrastruttura portuale, nonché di quella batimetrica e di essere a conoscenza dei fondali esistenti, nonché delle specifiche aree di ormeggio ivi individuate a seconda del pescaggio delle imbarcazioni;
  • dichiarare di essere a conoscenza che l’infrastruttura portuale non è dotata di catenaria e corpi morti e che l’ormeggio, esclusivamente all’andana, dovrà essere effettuato attraverso l’utilizzo di ancora di pertinenza dell’imbarcazione stessa nonché di essere a conoscenza dell’obbligo di prestare massima cura ed accortezza durante le operazioni di ancoraggio e dell’obbligo di rispondere di eventuali danni arrecati altri natanti;
  • dichiarare di essere a conoscenza del disposto di cui all’ordinanza n. 66 del 31.7.2025 emanata dalla Capitaneria di Porto di Lipari;
  • obbligarsi a spostare o rimuovere l’imbarcazione dal porto in qualsiasi momento, su semplice richiesta dell’Amministrazione, senza necessità di ulteriori motivazioni o preavviso;
  • obbligarsi a tenere indenne e a manlevare il Comune di Malfa da qualsiasi richiesta di risarcimento, danno, spesa o onere derivante da incidenti, danni alle persone o alle cose, danni causati dalla propria imbarcazione o da comportamenti negligenti e/o imprudenti anche in occasione del transito ovvero la permanenza nelle aree portuali;
  • obbligarsi a rispettare tutte le disposizioni normative e le regolazioni comunali relative all’utilizzo del porto e dell’infrastruttura portuale, inclusi eventuali orari, modalità di accesso e gestione delle aree di ormeggio;
  • obbligarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Malfa qualsiasi modifica riguardante la propria imbarcazione, la registrazione, o le necessità di ormeggio, e a rispettare tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione in merito alla gestione del porto;
  • obbligarsi ad esibire a semplice richiesta da parte di funzionari, ovvero incaricati dal Comune di Malfa, il provvedimento autorizzativo il quale dovrà essere sempre conservato sull’imbarcazione.
  • Lo scivolo di varo ed alaggio dovrà essere sempre lasciato libero al fine di consentire le relative operazioni;
  • Si demanda al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e RUP l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti alla presente ordinanza, facultandolo, ove necessario, a disciplinare nel dettaglio ulteriori modalità operative;
  • La presente ordinanza non trova applicazione per:
  • le unità che per necessarie ed improcrastinabili attività di fornitura di beni e servizi essenziali (fornitura acqua, asporto rifiuti, etc) siano state preventivamente autorizzate all’accosto dall’Autorità Marittima;
  • le unità navali ed il personale dipendente della ditta incaricata dei lavori;
  • i mezzi ed il personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia / soccorso nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
  • L'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.
  • Il Comune, in sinergia con la Capitaneria di Porto di Lipari, Delegazione di Spiaggia di Salina, curerà il rispetto della presente ordinanza, provvedendo a segnalare alle autorità competenti i trasgressori

ORDINA altresì

Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente - Amministrazione trasparente e Informazioni;

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio del Comune di Messina.

AVVERTE

Che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno a carico dei trasgressori che ne risponderanno innanzi l’Autorità competente

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

  • E. Prefetto di Messina;
  • Questore di Messina;
  • Capitaneria di Porto di Lipari;
  • Capitaneria di Porto di Lipari – Delegazione di Spiaggia di Salina;
  • Ufficio di Polizia municipale del Comune di Malfa
  • Carabinieri di Santa Marina Salina;
  • Guardia di Finanza di Messina;
  • FF. di Messina.

 

                                                               IL VICESINDACO

                                                     f.to  Avv. Giuseppe Siracusano

Ultimo aggiornamento

04/08/2025 15:13

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza solamente cookie tecnici e proprietari.

Informazionicookies