Avviso Limitazioni per l’Afflusso di Veicoli a Motore anno 2022

Avviso Limitazioni per l’Afflusso di Veicoli a Motore anno 2022

LIMITAZIONI PER L’AFFLUSSO DI VEICOLI A MOTORE NEI TERRITORI COMUNALI DI LENI, MALFA E SANTA MARINA SALINA NELL’ISOLA DI SALINA PER L’ANNO 2022.

Data:

18 maggio 2022

Tempo di lettura:

1 min

LIMITAZIONI PER L’AFFLUSSO DI VEICOLI A MOTORE
LIMITAZIONI PER L’AFFLUSSO DI VEICOLI A MOTORE

Descrizione

AVVISO

con deliberazione della G.M. n. 02 del 11.01.22 sono state deliberate le:

LIMITAZIONI PER L'AFFLUSSO DI VEICOLI A MOTORE NEI TERRITORI COMUNALI DI LENI, MALFA E SANTA MARINA SALINA NELL'ISOLA DI SALINA PER L'ANNO 2022.

ARTE. l – DIVIETI

Dal 15 luglio al 31 agosto 2022 è vietato lo sbarco e la circolazione sull'isola di Salina di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione residente stabilmente nei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nonché ad autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

ART.2 – DEROGHE

 Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

 

  1. autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a soggetti iscritti proprietari di immobili nei territori dei tre Comuni dell'isola di Salina e iscritte nei rispettivi ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare (iscrizione dimostrata con relativa cartella esattoriale, o certificazione rilasciata da uno dei Comuni dell'isola);
  2. veicoli i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera, o casa privata;
  3. veicoli con targa estera;
  4. veicoli adibiti a trasporto merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;
  5. autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
  6. veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente Autorità italiana o estera;
  7. autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico, o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai Comuni interessati.
  8. veicoli elettrici;

 

ART. 3 - SANZIONI

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al Decreto del Ministro della Giustizia in data 17 dicembre 2008, salvo eventuali aggiornamenti in itinere.

Ultimo aggiornamento

13/01/2024 15:34

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