Contributo PARTORIENTI

Contributo PARTORIENTI

Modalità e procedure per l’erogazione del contributo in attuazione dell’al t. 13 I.r. n. 24 del 5 dicembre 2016 e dell’art. 25, co. 11 l.r. n. 9 del 12 maggio 2020, art. 40 L.R. 9 del 15/04/2021

Data:

29 ottobre 2021

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Modalità e procedure per l'erogazione del contributo in attuazione dell'al t. 13 I.r. n. 24 del 5 dicembre 2016 e dell'art. 25, co. 11 l.r. n. 9 del 12 maggio 2020, art. 40 L.R. 9 del 15/04/2021

  1. Finalità del contributo

La Regione Siciliana è impegnata nel sostegno dei cittadini e delle famiglie delle Isole Minori.

Al suddetto scopo, volto a riconoscere i diritti delle partorienti e delle gestanti residenti nelle Isole Minori del territorio regionale, favorendo la parità delle condizioni di queste ultime che, per mancanza di un punto nascita nel proprio comune di residenza, partoriscono trasferendosi sulla terraferma della Regione Siciliana, in un punto nascita autorizzato del Servizio Sanitario Regionale, f Amministrazione regionale - con l'art. 13 L.R. n. 24 del 5 dicembre 2016, nonché all'art. 25, co. 11 della l.r. n. 9 del 12 maggio 2020 ed infine con l'art.40 della L.R. 9 del 15/04/2021 ha inteso rifìnanziare ed, altresì, aumentare le risorse da riconoscere alle partorienti beneficiarie delle isole minori.

Conseguentemente, sono così individuati i requisiti e le procedure di accesso e di erogazione del contributo.

  1. Oggetto e misura del contributo

Il contributo economico è erogato a favore delie aventi diritto a titolo di mitigazione del disagio economico derivante dal ricorrere delle condizioni di cui all'art. 13 L.R. n. 24 del 5 dicembre 2016. *

La misura del contributo è determinata, ai sensi dell'art. 40 L.R. 9 del 15/04/2021, nel limite massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna partoriente,

E', altresì, prevista la possibilità, ferma restando l'attribuzione del contributo alle partorienti beneficiarie per l'anno 2021 di € 5.000,00 (di cui all'art.40 L.R. 9/2021), di erogare il saldo, fino al limite di € 3.000,00, alle partorienti beneficiarie già individuate per le annualità 2019/2020 a cui è stata già erogata la somma, attribuita in acconto, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stanziamento del capitolo 413741 ;

  1. Requisiti e modalità di accesso

Possono accedere al contributo, di cui al superiore punto 2, le partorienti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

  1. residenza in un Comune di un'isola minore della Regione Siciliana purché nell'isola o nell'arcipelago di cui la stessa fa parte, manchi, anche in maniera temporanea, un punto nascita;
  2. aver partorito in un punto nascita autorizzato del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana.

Il requisito di cui al punto b) ricorre anche nel caso di interruzione della gravidanza verificatasi dopo il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione e nell'ipotesi di bambino nato mollo o deceduto dopo un breve lasso temporale.

Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopra indicati possono richiedere la concessione del contributo entro il termine di sessanta giorni dalla data del parto mediante istanza, in forma di autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da inoltrare, secondo il modello allegato., a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r., ovvero ancora mediante consegna diretta al protocollo generale del Comune di residenza di un'isola minore della Regione Siciliana.

In considerazione del rifinanziamento del pertinente capìtolo 413741 e dell'aumento ad € 5.000,00, (cinquemila) esclusivamente per le partorienti beneficiarie dell'anno 2021, è riconosciuta previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria, alle partorienti che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra 1'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, il saldo fino al limite di € 3.000 (tremila).

Per le partorienti dell'anno, a decorrere dal 01 gennaio 2021, l'istanza delle beneficiarie aventi diritto potrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto Assessoriale e dei relativi allegati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Al fine di agevolare le partorienti (ove già abbiano provveduto a presentare istanza per l'anno 2021 entro 60 sessanta giorni dalla data del parto) è, altresì, da considerarsi valida, in sanatoria, per Fanno 2021 l'istanza già presentata, ove acquisita al protocollo del Comune, in data antecedente la pubblicazione.

  • Comuni delle Isole minori della Regione Siciliana comunicheranno all'Assessorato della Salute - Dipartimento della Pianificazione Strategica - Servizio 6, entro i successivi 30 giorni, il numero di istanze pervenute e positivamente istruite.
  1. Procedure di erogazione
  • Servizio 6 del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute provvedere a ripartire ai Comuni delle Isole minori, in base al numero delle partorienti beneficiarie registrate nell'anno precedente, il 65% delle risorse previste dall'articolo 40, della legge regionale n. 9/2021 (Missione 13 - Programma 7 - Capitolo 413741 - Contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della Regione Siciliana), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana.

Il rimanente 35% verrà erogato nell'anno successivo, a seguito di apposita richiesta dei Comuni delle Isole minori a fronte dell'effettivo numero di istanze delle partorienti.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i Comuni delle Isole minori comunicheranno all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, per il tramite del competente Servizio 6 del D.P.S., il numero di istanze, pervenute e positivamente istruite dai medesimi Comuni e, successivamente al trasferimento della restante somma da parte della Regione Siciliana, provvederanno ad erogare alle beneficiarie il saldo del contributo. *

Al completamento delle procedure di erogazione, i Comuni delle Isole Minori comunicheranno all'Assessorato della Salute l'elenco delle beneficiarie, completo di dati anagrafici, codici fiscali, nonché dell'importo complessivo del contributo erogato a ciascuna partoriente.

  1. Disposizioni finali

L'elenco delle beneficiarie del contributo di cui all'art. 13 L.R. n. 24/2016, come modificato e integrato dall'art. 25, co. 11 della l.r. n. 9/2020 e successivo art 40 L.R. n.9/2021, sarà pubblicato annualmente in G.U.R.S., Parte ,1A, a cura dell'Assessorato della Salute.

I Comuni delle Isole Minori sono responsabili della verifica della veridicità dell'istanza prodotta. I Distretti Sanitari competenti per i territori delle Isole Minori procederanno a divulgare le presenti procedure, rendendo disponibili per le beneficiarie i relativi moduli di richiesta.

Per tutto quanto non espressamente disposto, si fa riferimento art. 13 l.r. n. 24/2016, come modificato e integrato dall'art. 25, co. 11 della l.r. n. 9/2020 e successivo art. 40 L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 e, in genere, alle norme che disciplinano il Sistema Sanitario Regionale della Regione Siciliana.

Ultimo aggiornamento

13/01/2024 15:19

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