BANDO PUBBLICO fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione

BANDO PUBBLICO fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione

BANDO PUBBLICO Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020.

Data:

14 febbraio 2022

Tempo di lettura:

8 min

 sostegno delle abitazioni in locazione
sostegno delle abitazioni in locazione

Descrizione

BANDO PUBBLICO

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione -
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020.

Con D.M. 23 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito alla Regione siciliana l'importo di € 1.781.385,13, quale dotazione per il fondo Morosità Incolpevole assegnata per l'anno 2019.

Con D.M. 6 maggio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 138 del 30/05/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Regione siciliana, per le finalità di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , art. 11 - Fondo Locazione, l'importo di € 4.316.167,63.

Ai sensi del comma 4 dell'alt 1 del citato D.M. 6 maggio 2020, la somma destinata per l'annualità 2019 da utilizzare, ai sensi dell'alt 11 della L.431/1998, può essere efficientemente ottimizzata in forma coordinata con le risorse del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui alla L. 28 ottobre 2013, n.124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderenti alla domanda espressa nelle singole realtà locali;

Ritenuto quanto sopra, con Decreto Assessoriale n.1276 del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n.36 del 26 giugno 2020, visto lo stanziamento ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il suddetto D.M. 23 dicembre 2019 si è provveduto ad accantonare la somma di € 200.000,00 da destinare per il Fondo Morosità Incolpevole per l'anno 2019 e si è destinata la restante somma di € 1.581.385,13 per le finalità di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo Locazione.

Con D.M. 23 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 006/08/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito alla Regione siciliana l'importo di € 367.096,72, quale dotazione per il fondo Morosità Incolpevole assegnata per l'anno 2020.

Visto lo stanziamento ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il suddetto D.M. 23 giugno 2020 si provvede ad accantonare la somma di € 200.000,00 da destinare per il Fondo Morosità Incolpevole per l'anno 2020 e si destina la restante somma di € 167.096,72 per le finalità di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.

Con successivo D.M. 12 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 06/10/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Regione siciliana, per le finalità di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , art. 11 - Fondo

Locazione, l'importo di ulteriori € 11.509.780,34, di cui € 1.438.722,54 da destinare quale "Quota studenti universitari”.

Richiamato l'incontro tenutosi con l'A.N.C.I. Sicilia, in data 15 gennaio 2020.

Richiamati, altresì, le riunioni dell'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa (O.R.C.A.) in data 14 ottobre, 18 novembre e 23 novembre 2021, in ordine, anche, alla definizione del bando in parola.

Il presente Bando impartisce le direttive e attribuisce gli adempimenti per pervenire alla ripartizione della quota del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'anno 2020.

Si da atto che la ripartizione verrà effettuata sulla scorta delle risorse che si renderanno disponibili e così determinate:

Assegnazione anno 2019 art.11 L.431/1998 - D.M. 06/05/2020

€4.316.167,63

Assegnazione utilizzabile anno 2019 art.11

L.431/1998-D.M. 06/05/2020

€4.316.167,63

€ 1.581.385,13

Somma derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2019

€ 1.781.385,13

Somma utilizzabile derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2019

Assegnazione anno 2020 art.11 L.431/1998-D.M. 12/08/2020

€ 11.509.780,34

Assegnazione utilizzabile anno 2020 art.11

L.431/1998-D.M.

12/08/2020

€ 10.071.057,80

Somma derivante dal           ।

Fondo Morosità                 :             - nric

I 1            1                                             € 367.096,72

ncolpevole anno 2020

Somma utilizzabile derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2020

€ 167.096,72

 

TOTALE                         | € 16.135.707,28

 

REQUISITI

A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l'ottenimento del sostegno in argomento:

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
  • Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;
  • Essere titolari, per l'anno di riferimento 2020, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato;
  • Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita al periodo di imposta anno 2020 e rientrante entro i valori sotto riportati;
  • Non essere titolare dì reddito dì cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e successive modifiche ed integrazioni;

MOTIVI DI ESCLUSIONE

  • Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale);
  • Aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).
  • Cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno escluse.

CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

Fascia “A”

  • ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS che per il corrente anno 2020 il valore è pari a € 13.405,08 (Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia “B”

  • ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.409,49, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.

Fascia “COVID”

  • ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, ed avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a €2.324,05

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2021 (prodotti nell’anno 2020) e l’ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2020, va rilevato dal contratto di locazione.

Modalità di determinazione del contributo

Il contributo teorico calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in giorni ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISEE “zero” è possibile soltanto in presenza di espressa attestazione nella quale si dichiari la fonte di sostentamento.

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia “A”; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 3.098,74. Parimenti, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia “B” e fascia COVID; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall'art. 2 del D.M. 7 giugno 1999.

E’ fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere, eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia “A” non dovrà superare il limite massimo di € 16.756,35, mentre quello di fascia “B” non potrà superare il limite massimo di € 19.261,86, fatta eccezione per coloro i quali in possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che dichiarino di avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Decorsi i termini dall'acquisizione delle istanze da parte dei richiedenti, questa Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili, fissando la percentuale dell’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto.

Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in corso per cessata locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.

Il contributo non sarà dovuto qualora l’importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.

In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione del prospetto di liquidazione dei contributi, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possìbile contenzioso in materia di eredità.

Per determinare in modo univoco l’inserimento dei beneficiari, si rammenta che gli stessi devono possedere un reddito (ISEE) compreso tra € 0,00 e € 13.405,08 (Fascia “A”) e tra € 13.405,09 e € 15.409,49 (Fascia “B”) e che questo limite può essere superato, come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 4, del D.M. 7 giugno 1999, ma non potrà superare il limite massimo di € 16.756,35 (Fascia “A”) e di € 19.261,86 (Fascia “B”), nonché per coloro i quali sono in possesso dì un ìndice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro ed avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Il contratto di locazione dell’alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell’anno 2020, con la residenza del nucleo familiare.

I conduttori che hanno usufruito delle detrazioni di cui all'art.16 del T.U.LR. (Testo unico imposte sui redditi), per effetto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 4 aprile 2008, vanno esclusi dal beneficio del contributo in argomento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione avverrà con accredito del contributo ottenibile su un Codice LB.A.N. Valido, intestato ai richiedenti beneficiari del sussidio e che consenta l'accredito del contributo erogato dalla Regione siciliana.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai fini dell'erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 21/02/2022 e fino alle ore 18:00 del giorno 21/04/2022 (termine perentorio), con l'inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma: httDS.7/siciliaoei.regione.sicilia.it/fondolocazione

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice deH’Amministrazione Digitale c.d. “CAD”), per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi on- line delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo SPID potrà essere richiesto ai gestori di identità accreditati all'indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Non verranno prese in considerazioni le istanze inoltrate oltre il termine sopra indicato.

La data e l'ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine perentorio sopra indicato, non consente più la registrazione per la partecipazione al bando e il conseguente invio della domanda.

Eventuali problemi           tecnici del sistema                 potranno essere comunicati

tempestivamente al seguente indirizzo fondolocazionehelp@reqione.sicilia.it.

E' prevista anche una sezione FAQ per eventuali quesiti da sottoporre all'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE

  • Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
  • Ove dovuto copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione;
  • attestazione ISE/ISEE rilasciata nell'anno 2022 (periodo di imposta anno 2020);
  • Eventuale autocertificazione nella quale si dichiari di avere subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Ciascun Comune dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pubblicare quest'ultimo all'Albo Pretorio Comunale on-line e/o a darne massima diffusione mediante appositi manifesti da affiggere negli idonei spazi presenti nelle vie cittadine.

Il Dipartimento summenzionato espleterà la relativa attività istruttoria, provvedendo anche ad erogare il contributo agli aventi diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ss.mm.e.ii..

I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell'assistenza dei Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che l'accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID o CIE del richiedente.

Il presente Bando sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione, diffuso anche tramite il sito istituzionale dell’Assessorato alle Infrastrutture ed alla Mobilità ed inviato alle Amministrazioni Comunali dell'isola, al fine di darne massima diffusione.

Ultimo aggiornamento

14/02/2022 08:50

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza solamente cookie tecnici e proprietari.

Informazionicookies